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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75419
Regno d'Italia 31 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

L'assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente, salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso traente. In

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L'assegno bancario può essere all'ordine dello stesso traente.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purchè non si tratti della firma del traente.

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La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

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Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.

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L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

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La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

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L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

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Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

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Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

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Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una doppia firma conforme

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Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante

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L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente per comparire

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Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente

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Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola « senza spese », « senza protesto » od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata

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Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata

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Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale

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Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto

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accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.

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traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.

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proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.

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L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per

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essere notificate tanto al traente quanto alla Banca d'Italia.

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personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del

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corrispondente traente. Esso deve essere munito di una tabella numerica laterale destinata a controllare la esattezza della cifra di emissione. Deve contenere

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; 5° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 6° la sottoscrizione del traente.

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Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il

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bancario (traente).

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Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è

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sulla quale è tratto abbia ricevuto la relativa matrice; 7° la sottoscrizione del traente.

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